Gestione finanziaria

1 Introduzione

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) gestisce le finanze della Confederazione e provvede ad assicurarne una visione globale. Il DFF prepara, per il Consiglio federale, il piano finanziario, il preventivo e le relative aggiunte e presenta il consuntivo. Nel quadro dell’allestimento e dell’esecuzione del preventivo esso verifica le domande di credito e la stima dei ricavi. La gestione globale delle finanze federali, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione sono disciplinate nella legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC).

Per la gestione dei compiti statali e il loro finanziamento il Parlamento dispone di diversi tipi di crediti. I crediti a preventivo e quelli aggiuntivi riguardano soltanto un periodo contabile, i crediti d’impegno e i limiti di spesa servono alla gestione delle finanze su periodi più lunghi. Il freno alle spese e il blocco dei crediti sono ulteriori strumenti della gestione finanziaria.

2 Crediti a preventivo

Il credito a preventivo autorizza l’unità amministrativa, per l’obiettivo indicato, a impiegare risorse per uscite correnti e per spese che non incidono sul finanziamento (credito di spesa) nonché a effettuare uscite per investimenti (credito per investimenti).

Nel caso del credito collettivo lo scopo è definito in termini generali, ad esempio per l’esecuzione di una molteplicità di impegni (acquisizione centrale di materiale) o quando la preventivazione del fabbisogno di credito è legata a grosse incertezze. Esso aumenta il margine di manovra di utilizzazione dei crediti.

Con la cessione di credito il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità amministrative. È uno strumento per gestire l’impiego delle risorse a livello amministrativo.

Con un trasferimento di credito il Parlamento conferisce esplicitamente la facoltà al Consiglio federale o a un servizio designato dallo stesso di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro. Questo strumento è applicabile sia ai crediti d’impegno, sia ai crediti di spesa e a quelli d’investimento.

3 Crediti aggiuntivi

Il credito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo. Esso viene chiesto quando una spesa o un’uscita per investimenti è inevitabile e non è disponibile un credito a preventivo sufficiente. Nel dettaglio occorre distinguere tra:

  • aggiunta ordinaria (senza anticipazione), che viene autorizzata dal Parlamento nel quadro della prima (sessione estiva) o della seconda (sessione invernale) aggiunta al preventivo.
  • credito aggiuntivo con anticipazione, che è di norma deciso dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze (anticipazione ordinaria) o, in via eccezionale e in caso di particolare urgenza, in modo autonomo dallo stesso Consiglio federale (anticipazione urgente).

Il sorpasso di credito è un credito aggiuntivo con anticipazione deciso dal Consiglio federale soltanto dopo l’adozione del messaggio concernente la seconda aggiunta al preventivo. Spesso si tratta di rettificazioni di valore su mutui e partecipazioni, nonché su averi e investimenti finanziari. Esso viene impiegato anche per ammortamenti non pianificati su investimenti materiali come pure in relazione a delimitazioni temporali e per la costituzione di accantonamenti. Il Consiglio federale sottopone i sorpassi di credito insieme con il consuntivo, per approvazione a posteriori.

Il riporto di credito è un’aggiunta ordinaria per il completamento di determinati compiti, se il credito a preventivo stanziato nel corso dell’anno precedente non è stato completamente utilizzato. Esso può essere deciso dal Consiglio federale quando il credito non è stato utilizzato a causa di un differimento temporale del progetto.

4 Crediti d’impegno

Il credito d’impegno determina l’ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato. Esso viene impiegato se l’esecuzione di un progetto comporta pagamenti oltre l’anno corrente del preventivo. La legge sulle finanze della Confederazione enumera i casi nei quali deve essere chiesto un credito d’impegno. A seconda della loro importanza, le domande di crediti d’impegno sono presentate alle Camere federali sia nel quadro di messaggi speciali, sia congiuntamente con decreti sul preventivo e le relative aggiunte. L’ottenimento di prestazioni interne all’Amministrazione non avviene tramite crediti d’impegno. Il credito d’impegno non costituisce un’autorizzazione di spesa. I crediti a preventivo necessari devono essere chiesti ogni anno e stanziati dal Parlamento.

Un credito aggiuntivo a un credito d’impegno viene domandato quando il credito d’impegno è insufficiente.

Il credito complessivo comprende più crediti d’impegno specificati singolarmente dall’Assemblea federale.

Con il trasferimento di credito il Consiglio federale può, se riceve esplicitamente la facoltà mediante un decreto federale semplice, modificare la ripartizione tra i crediti d’impegno all’interno di un credito complessivo.

Il credito quadro è un credito d’impegno grazie al quale il Consiglio federale o l’unità amministrativa può, a determinate condizioni, liberare singoli crediti d’impegno (facoltà delegata di specificazione).

5 Limite di spesa

Con il limite di spesa il Parlamento delimita i crediti a preventivo per determinate spese durante un periodo pluriennale. Esso non costituisce uno stanziamento di crediti; i crediti a preventivo necessari devono essere domandati ogni anno ed essere decisi dal Parlamento. I limiti di spesa possono essere stabiliti se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

6 Freno alle spese

Il freno alle spese è ancorato nella Costituzione federale e serve a limitare la crescita delle uscite della Confederazione. Conformemente al limite di spesa, le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie (decisioni finanziarie) richiedono una maggioranza qualificata in ciascuna Camera, se superano determinati limiti (20 mio. fr. per spese uniche e 2 mio. fr. per spese ricorrenti). I crediti a preventivo con incidenza sul finanziamento non soggiacciono al freno alle spese.

7 Blocco dei crediti

Ai sensi degli articoli 37a e 37b della legge federale sulle finanze della Confederazione, nel decreto federale concernente il preventivo, l’Assemblea federale può bloccare parzialmente i crediti a preventivo con incidenza sul finanziamento, i crediti d’impegno e i limiti di spesa. Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente il blocco di crediti, qualora debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante o una grave recessione lo esiga. La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.

Ultima modifica 23.12.2021

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