La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu) definisce cosa si debba intendere per sussidio e a che condizioni possa essere concesso. Si distingue sostanzialmente tra aiuti finanziari e indennità.
Con gli aiuti finanziari la Confederazione promuove compiti di terzi importanti per la collettività che non potrebbero essere realizzati senza tale sostegno. Conformemente alla legge sui sussidi gli aiuti finanziari possono essere versati in particolare se
- la Confederazione ha l’interesse a sostenere un determinato compito;
- il compito privato o cantonale non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione;
- si è già fatto capo ad altre possibilità di finanziamento;
- il compito non può essere adempiuto in un altro modo più confacente allo scopo.
L’indennità è uno strumento atto a compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento di obblighi prescritti dal diritto federale. I beneficiari di indennità sono per lo più imprese della Confederazione o dei Cantoni che assumono in loro vece l’adempimento di determinati compiti. Tali prestazioni si basano su
- una legge o un’ordinanza federale (ad es. i Cantoni ricevono un’indennità per il rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno dei dati della misurazione ufficiale);
- un contratto (ad es. imprese di trasporti ricevono un’indennità per i costi stimati non coperti del traffico regionale ordinato da Confederazione e Cantoni).
Indennità e aiuti finanziari forniti a Stati esteri, organizzazioni internazionali o istituzioni con sede all’estero vengono spesso esposti separatamente quali «contributi a organizzazioni internazionali», in quanto la legge sui sussidi può essere applicata solo in parte a questa fattispecie.