Sussidi, riesame dei sussidi

1 Definizione

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu) definisce cosa si debba intendere per sussidio e a che condizioni possa essere concesso. Si distingue sostanzialmente tra aiuti finanziari e indennità.

Con gli aiuti finanziari la Confederazione promuove compiti di terzi importanti per la collettività che non potrebbero essere realizzati senza tale sostegno. Conformemente alla legge sui sussidi gli aiuti finanziari possono essere versati in particolare se

  • la Confederazione ha l’interesse a sostenere un determinato compito;
  • il compito privato o cantonale non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione;
  • si è già fatto capo ad altre possibilità di finanziamento;
  • il compito non può essere adempiuto in un altro modo più confacente allo scopo.

L’indennità è uno strumento atto a compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento di obblighi prescritti dal diritto federale. I beneficiari di indennità sono per lo più imprese della Confederazione o dei Cantoni che assumono in loro vece l’adempimento di determinati compiti. Tali prestazioni si basano su

  • una legge o un’ordinanza federale (ad es. i Cantoni ricevono un’indennità per il rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno dei dati della misurazione ufficiale);
  • un contratto (ad es. imprese di trasporti ricevono un’indennità per i costi stimati non coperti del traffico regionale ordinato da Confederazione e Cantoni).

Indennità e aiuti finanziari forniti a Stati esteri, organizzazioni internazionali o istituzioni con sede all’estero vengono spesso esposti separatamente quali «contributi a organizzazioni internazionali», in quanto la legge sui sussidi può essere applicata solo in parte a questa fattispecie.

2 Riesame periodico e controllo dei sussidi federali

I principi per l’erogazione di aiuti finanziari e indennità sono stabiliti nel capitolo 2 (art. 4–10) della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), in base ai quali i sussidi devono essere sufficientemente motivati, conseguire lo scopo in modo economico ed efficace, essere concessi uniformemente ed equamente nonché essere stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria.

Secondo l’articolo 5 LSu, il Consiglio federale è tenuto a riesaminare i sussidi erogati almeno ogni sei anni e a presentare al Parlamento un rapporto sui risultati del riesame. I rapporti possono essere presentati sia nel quadro di messaggi, con i quali il Consiglio federale sottopone al Parlamento decisioni finanziarie pluriennali o modifiche di disposizioni vigenti in materia di sussidi, sia nell’ambito del consuntivo.

In linea generale, tutti i sussidi vengono riesaminati ed esposti nel consuntivo; la verifica nel quadro del consuntivo è incentrata sui sussidi che non sono stati riesaminati in altri messaggi. Inoltre, in questo contesto, ogni sei anni i «sussidi occulti», ossia le agevolazioni fiscali, vengono sottoposti a una verifica approfondita. Ne sono esclusi i sussidi il cui riesame non sembra necessario poiché giungono a termine (limitazione) o perché il Consiglio federale ha già deciso nel principio una riforma strutturale del sussidio in questione.

Ogni anno uno a due dipartimenti verificano se i sussidi erogati sono conformi alla LSu. Il DDPS e il DFF sottopongono i loro sussidi a un riesame nello stesso anno, dato che entrambi dispongono di pochissimi crediti di trasferimento. Ne risulta un ciclo di verifica di sei anni.

Il riesame avviene in base a un questionario standardizzato, che permette di analizzare sistematicamente in particolare la motivazione, il volume, l’impostazione, la gestione nonché la procedura dell’erogazione dei sussidi. Nel questionario bisogna, ad esempio, illustrare la base di calcolo per stabilire l’ammontare del sussidio, l’impostazione del controlling o l’efficienza dell’erogazione del sussidio.

Il conseguente rapporto contenuto nel consuntivo comprende per ogni sussidio tre paragrafi distinti, ovvero la descrizione delle principali caratteristiche, la valutazione critica e la necessità di intervento che ne risulta. Il controlling di attuazione è effettuato a ritmo triennale, pure nel quadro del consuntivo 

3 Banca dati dei sussidi

A complemento del rapporto sui sussidi pubblicato periodicamente, l’Amministrazione federale delle finanze gestisce un'ampia banca dati dei sussidi, che consente alle cerchie interessate della politica, dell’Amministrazione e al pubblico di accedere facilmente al sistema dei sussidi svizzero, fornendo in tal modo un contributo importante al miglioramento della trasparenza in questo sensibile settore politico-finanziario.

Ultima modifica 08.08.2023

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