Basi giuridiche

172.215.1 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

Sezione 2: Amministrazione federale delle finanze

Art. 8 Obiettivi e funzioni

1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:

a.  garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;
b. prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;
c.  si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
e.  provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

a.  prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
c.  rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
d. elabora atti normativi in ambito di: diritto in materia di finanze pubbliche, diritto monetario e riguardante la banca nazionale; è fatta salva la competenza della SFI nel settore della stabilità dei mercati finanziari;
e.  rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate; f. coordina la gestione dei rischi e delle assicurazioni della Confederazione; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.  

Art. 9 Disposizioni particolari

1 L’AFF adempie i seguenti compiti speciali:

a. provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione;
b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
c. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche; d. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze» del DFF.

2 L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.

3 Sono sottoposti all’AFF:

a. l’Ufficio centrale di compensazione;
b. la Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari;
c. la Cassa svizzera di compensazione; d. l’Ufficio AI per assicurati all’estero; e. la Zecca svizzera (Swissmint).

4 La Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari e Swissmint sono gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).

Ultima modifica 03.07.2017

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