Gli atti normativi nell’ambito del dritto monetario e riguardante la Banca nazionale svizzera (BNS) rientrano per tradizione nelle competenze del Governo rispettivamente del ministro delle finanze, oppure sono disciplinate da una procedura cui partecipano lo stesso ministro delle finanze e la banca d’emissione.
Diversamente dai regimi monetari esteri, la Costituzione federale della Confederazione Svizzera (art. 99 Cost.) e la legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) non contengono alcuna disposizione sul sistema monetario nazionale, bensì esprimono l’apertura del legislatore nei confronti delle due diverse scelte di base in materia di politica monetaria, ovvero la banca centrale può cercare la stabilità del valore interno, intesa come stabilità dei prezzi, attraverso il controllo del volume monetario oppure la stabilità del valore esterno mantenendo costante il corso del franco rispetto a un’altra valuta o a un paniere di valute mediante interventi sul mercato delle divise. Per ragioni di carattere prammatico (eventuale passaggio a corsi di cambio fissi), la legge non stabilisce né la procedura né la competenza per la determinazione del valore esterno della moneta svizzera.
Dal passaggio a corsi di cambio flessibili avvenuto nel 1973, il corso del franco svizzero è determinato dalle forze di mercato. La politica monetaria della BNS, il cui scopo secondo la legge sulla Banca nazionale (LBN) è garantire la stabilità dei prezzi (stabilità del valore interno), rimane comunque un elemento d’influsso fondamentale. Poiché il valore esterno del franco riveste una grande importanza per l’andamento dell’economia, e quindi anche per l’andamento del rincaro, la BNS ne tiene conto nelle proprie decisioni di politica monetaria. Alla luce dell’attuale situazione la BNS è quindi de facto competente ai fini della politica monetaria svizzera. Infatti attraverso la sua politica monetaria essa influisce sul corso del cambio.