Moneta

La politica monetaria è di competenza della Banca nazionale svizzera (BNS). Le questioni relative alla governance e alle basi legali della BNS sono di competenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Gli atti normativi nell’ambito del diritto monetario e riguardante la BNS rientrano nella competenza del DFF e sono disciplinati da procedure cui partecipano il DFF e la BNS.

Diversamente dai regimi monetari esteri, la Costituzione federale (art. 99) e la legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP; RS 941.10) non prevedono alcuna disposizione sul sistema monetario nazionale, bensì esprimono l’apertura del legislatore nei confronti delle due diverse scelte di base in materia di politica monetaria: la banca centrale può ambire alla stabilità del valore interno, intesa come stabilità dei prezzi, attraverso il controllo di volumi monetari oppure alla stabilità del valore esterno mantenendo costante il corso del franco rispetto a un’altra valuta o a un paniere di valute mediante interventi sul mercato delle divise. Per ragioni pragmatiche, la legge non stabilisce né la procedura né la competenza per la determinazione del valore esterno della moneta svizzera.

Dal passaggio a corsi di cambio flessibili avvenuto nel 1973, il corso del franco svizzero è determinato dalle forze di mercato. La politica monetaria della BNS, il cui scopo secondo la legge sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11) è garantire la stabilità dei prezzi (stabilità del valore interno), rimane ovviamente un fattore fondamentale. Poiché il valore esterno del franco riveste una grande importanza per l’andamento dell’economia e, quindi, anche per l’andamento del rincaro, la BNS ne tiene conto nelle proprie decisioni di politica monetaria.

Ultima modifica 13.11.2023

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