Conformemente alla legge sulla Banca nazionale, con il suo risultato annuale la BNS è tenuta a costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. L’utile residuo dopo dotazione degli accantonamenti è in linea di massima a disposizione per essere distribuito alla Confederazione e ai Cantoni. Il DFF e la BNS stabiliscono i valori di riferimento della ripartizione dell’utile in una convenzione pluriennale per garantirne una distribuzione costante a medio termine. Ciò agevola la pianificazione finanziaria di Confederazione e Cantoni.
Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2020–2025
Convenzione supplementare 2020/21
Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2016–2020
Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2011–2015
Quote destinate ai Cantoni
Ultima modifica 07.01.2022