Mezzi di pagamento pubblici

La legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) stabilisce che l’unità monetaria svizzera è il franco. Secondo la stessa legge, i mezzi legali di pagamento ─ vale a dire quelli che consentono di estinguere debiti in denaro in modo giuridicamente valido – sono le monete, le banconote e i depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera. Per ragioni storiche, i mezzi di pagamento sono emessi da due diverse istituzioni: la Banca nazionale svizzera emette le banconote, mentre le monete sono coniate da Swissmint (ex Zecca federale), unità dell’Amministrazione federale delle finanze gestita mediante mandato di prestazione e preventivo globale. Swissmint fornisce la moneta divisionale alla Banca nazionale, che la mette in circolazione secondo le esigenze dell’economia. La Banca nazionale stabilisce anche il valore nominale e la foggia delle banconote. Ne sceglie il taglio in modo da garantire all’economia un approvvigionamento ideale di banconote. Per quanto riguarda la foggia delle banconote, la sicurezza contro la falsificazione svolge un ruolo particolarmente importante.

Se le banconote e i depositi a vista presso la Banca nazionale possiedono un potere liberatorio illimitato, vale a dire che possono essere utilizzate per l’estinzione di debiti e devono essere accettate in pagamento senza limitazione di somma, il potere liberatorio della moneta divisionale è limitato a 100 pezzi. Le monete commemorative non sono un mezzo legale di pagamento e pertanto possono non essere accettate. Anche i mezzi di pagamento emessi da privati, come assegni, carte di credito e di pagamento, averi bancari e in conto corrente postale o denaro elettronico, non hanno alcun potere liberatorio legale e perciò non sono disciplinati nella LUMP. La loro emissione è governata dal gioco delle forze del mercato.

Ultima modifica 04.07.2017

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