Mezzi di pagamento pubblici

La legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP; RS 941.10) stabilisce che l’unità monetaria svizzera è il franco. Secondo la stessa legge, i mezzi legali di pagamento – vale a dire quelli che consentono di estinguere debiti in denaro in modo giuridicamente valido – sono le monete, le banconote e i depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera (BNS). Per ragioni storiche, i mezzi di pagamento sono emessi da due istituzioni diverse: la BNS emette le banconote, mentre le monete sono coniate da Swissmint, un’unità autonoma dell’Amministrazione federale delle finanze. Swissmint fornisce la moneta divisionale alla BNS, la quale a sua volta la mette in circolazione secondo le esigenze dell’economia. La Banca nazionale stabilisce anche il valore nominale e la foggia delle banconote. Ne sceglie il taglio in modo da garantire all’economia un approvvigionamento ideale di banconote. Per quanto riguarda la foggia delle banconote, la sicurezza contro la falsificazione svolge un ruolo particolarmente importante.

Se le banconote e i depositi a vista presso la BNS possiedono un potere liberatorio legale illimitato, vale a dire possono essere utilizzati per l’estinzione di debiti e devono essere accettati in pagamento senza limitazione di somma, il potere liberatorio legale della moneta divisionale è limitato a 100 pezzi. Le monete commemorative non sono un mezzo legale di pagamento e possono pertanto non essere accettate. Anche i mezzi di pagamento emessi da privati, come assegni, carte di credito e di pagamento, averi bancari e in conto corrente postale o denaro elettronico, non hanno alcun potere liberatorio legale e quindi non sono disciplinati nella LUMP.

Ultima modifica 03.10.2023

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