Basi

1 Panoramica

Il federalismo è uno dei princìpi fondamentali della Costituzione della Confederazione svizzera. Secondo questo principio organizzativo, i vari organismi associati tra loro orizzontalmente mantengono le loro libertà e peculiarità specifiche, unendosi solo ed esclusivamente per affrontare e risolvere problemi comuni. In Svizzera il principio della sussidiarietà è strettamente correlato al federalismo. Esso stabilisce che i compiti statali devono essere trasferiti al livello statale sovraordinato (Confederazione, Cantoni) solo se questo li esegue in maniera sensibilmente migliore rispetto ai livelli statali subordinati (Cantoni, Comuni).

Un elemento essenziale di questo federalismo è l’autonomia finanziaria, ossia la competenza degli enti territoriali dei tre livelli a svolgere i loro compiti in linea di principio autonomamente e a riscuotere direttamente le imposte e i tributi necessari per il loro finanziamento. Insieme al forte elemento di democrazia diretta che in molte questioni conferisce al cittadino poteri decisionali ai tre livelli statali, ne deriva una gestione tendenzialmente parsimoniosa dei mezzi finanziari pubblici. Poiché gli enti territoriali di un livello statale sono in una sorta di concorrenza fra loro per acquisire contribuenti, il carico fiscale è meno elevato o aumenta più lentamente che in altri sistemi.

Nel quadro dell’attività legislativa della Confederazione e dei Cantoni, nel corso degli anni antecedenti al 2008 la ripartizione delle competenze fra i due livelli statali è divenuta viepiù confusa. La complessità di compiti, competenze, incentivi e trasferimenti finanziari non garantiva la necessaria trasparenza cosicché il principio di sussidiarietà non era più soddisfatto intralciando inoltre l’efficacia dell’operato degli enti pubblici. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni serve a riorganizzare i compiti e le competenze in maniera chiara e trasparente.

Tuttavia, i singoli enti pubblici non dispongono di risorse finanziarie in uguale misura. La posizione geografica, il diverso sviluppo economico e altre cause generano differenze nel substrato fiscale. Per ridurre le disparità che si creavano in questo modo nel carico fiscale e nella dotazione di beni pubblici a un livello socialmente accettabile, nei Cantoni e a livello federale sono stati sviluppati sistemi di perequazione finanziaria. La perequazione finanziaria nazionale riduce le disparità tra i Cantoni, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili per il mantenimento della struttura federativa dello Stato (art. 135 Cost.). La perequazione finanziaria nazionale viene effettuata dall’Amministrazione federale delle finanze in base al pertinente diritto.

L’attuale perequazione finanziaria è in vigore dall’inizio del 2008 e unitamente alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni persegue due obiettivi principali, ovvero la riduzione delle disparità cantonali nella fornitura di beni pubblici e nel carico fiscale nonché l’aumento dell’efficienza delle prestazioni di servizi statali. Il vecchio sistema non bastava più per far fronte alle esigenze, poiché non si basava su un sistema concepito in maniera consistente, ma dalla fondazione dello Stato federale si era sviluppato gradualmente in una prospettiva storica.

La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) e l’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) costituiscono le principali basi giuridiche della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri.

La perequazione finanziaria nazionale agisce su due fronti con l’ausilio di cinque strumenti. Da un lato, su quello finanziario (perequazione finanziaria in senso stretto: perequazione delle risorse e compensazione degli oneri), dall’altro, sui compiti (perequazione finanziaria in senso lato: dissociazione dei compiti, nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni, collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri).  

2 Ripartizione dei compiti (perequazione finanziaria in senso lato)

La perequazione finanziaria in senso lato costituisce una base della struttura federativa dello Stato, segnatamente della chiara assegnazione dei compiti a Confederazione e Cantoni, delle forme adeguate di collaborazione tra questi due livelli e della collaborazione intercantonale con la perequazione degli oneri.

La ripartizione dei compiti vigente è stata preceduta da una dissociazione dei compiti e delle competenze sviluppatasi nei decenni, il cui risultato era diventato poco chiaro e inefficiente e aveva prodotto falsi incentivi. I princìpi della ripartizione dei compiti creano ora sussidiarietà ed equità fiscale, ossia ripartizione degli oneri secondo l’utilizzo, e congruenza, ovvero equiparazione tra beneficiari e contribuenti. Nel dettaglio, la dissociazione dei compiti è ancorata negli articoli 58-123 della Costituzione federale e nelle disposizioni transitorie (art. 197 Cost.) come pure in diverse modifiche di leggi.

La collaborazione tra Confederazione e Cantoni è integrata da accordi programmatici in cui i partner stabiliscono congiuntamente gli obiettivi. La Confederazione sostiene i programmi con contributi globali, mentre la realizzazione operativa rimane nella competenza dei Cantoni. L’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale costituisce la base giuridica di questo strumento.

Nella collaborazione intercantonale la Costituzione federale colma lacune legislative con l’articolo 48 capoverso 5 e con l’articolo 5. In particolare la Confederazione può costringere i Cantoni a collaborare in caso di una compensazione degli oneri (art. 48a Costituzione federale). In nove settori di compiti chiaramente indicati l’Assemblea federale può conferire, su richiesta dei Cantoni partecipanti, obbligatorietà generale alla convenzione quadro intercantonale oppure obbligare un Cantone a parteciparvi (art. 14 e 15 LPFC). Finora non ci si è avvalsi di questa possibilità.

3 Perequazione finanziaria in senso stretto

Gli elementi centrali della perequazione finanziaria in senso stretto sono la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

3.1 Perequazione delle risorse

La perequazione delle risorse si basa su un indice del potenziale delle risorse cantonali e del fisco. In base a questo indice i Cantoni vengono suddivisi in Cantoni finanziariamente deboli e Cantoni finanziariamente forti. I Cantoni finanziariamente deboli ricevono da quelli finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse) e dalla Confederazione (perequazione verticale delle risorse) mezzi finanziari di cui possono disporre liberamente. In questo modo la concorrenza fiscale tra i Cantoni è salvaguardata.

3.2 Compensazione degli oneri

La compensazione degli oneri si prefigge di indennizzare gli oneri cui i Cantoni devono far fronte loro malgrado e sui quali non possono influire, che derivano dallo sviluppo territoriale dell’economia e della popolazione. Essa opera con due nuovi fondi di compensazione degli oneri, ossia con la perequazione dell’aggravio geotopografico e la perequazione dell’aggravio sociodemografico.

4 Misure temporanee

Oltre alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri, esistono ulteriori forme di compensazione temporanee che mirano a ridurre le ripercussioni negative delle riforme della perequazione finanziaria sui Cantoni.

Grazie alla compensazione dei casi di rigore (art. 19 LPFC), limitata al periodo compreso tra il 2008 e il 2036 al più tardi, il nuovo sistema di perequazione finanziaria è stato introdotto nel 2008 senza che si siano verificati casi di rigore tra i Cantoni. La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la compensazione dei casi di rigore. Dal 2016 i contributi destinati al finanziamento vengono ridotti annualmente del 5 per cento.

Le misure temporanee di attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli, disciplinate dall’articolo 19c LPFC, sono volte a mitigare le ripercussioni negative della revisione della perequazione finanziaria del 2020. Tali misure di compensazione sono interamente finanziate dalla Confederazione e sono limitate al periodo compreso tra il 2021 e il 2025.

I contributi complementari (art. 23a cpv. 4 LPFC) sono interamente finanziati dalla Confederazione e hanno lo scopo di attenuare l’impatto della riforma fiscale e del finanziamento dell’AVS (RFFA) sui Cantoni finanziariamente più deboli negli anni dal 2024 al 2030.

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Ultima modifica 06.02.2024

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