Il federalismo è uno dei princìpi fondamentali della Costituzione della Confederazione svizzera. Secondo questo principio organizzativo, i vari organismi associati tra loro orizzontalmente mantengono le loro libertà e peculiarità specifiche, unendosi solo ed esclusivamente per affrontare e risolvere problemi comuni. In Svizzera il principio della sussidiarietà è strettamente correlato al federalismo. Esso stabilisce che i compiti statali devono essere trasferiti al livello statale sovraordinato (Confederazione, Cantoni) solo se questo li esegue in maniera sensibilmente migliore rispetto ai livelli statali subordinati (Cantoni, Comuni).
Un elemento essenziale di questo federalismo è l’autonomia finanziaria, ossia la competenza degli enti territoriali dei tre livelli a svolgere i loro compiti in linea di principio autonomamente e a riscuotere direttamente le imposte e i tributi necessari per il loro finanziamento. Insieme al forte elemento di democrazia diretta che in molte questioni conferisce al cittadino poteri decisionali ai tre livelli statali, ne deriva una gestione tendenzialmente parsimoniosa dei mezzi finanziari pubblici. Poiché gli enti territoriali di un livello statale sono in una sorta di concorrenza fra loro per acquisire contribuenti, il carico fiscale è meno elevato o aumenta più lentamente che in altri sistemi.
Nel quadro dell’attività legislativa della Confederazione e dei Cantoni, nel corso degli anni antecedenti al 2008 la ripartizione delle competenze fra i due livelli statali è divenuta viepiù confusa. La complessità di compiti, competenze, incentivi e trasferimenti finanziari non garantiva la necessaria trasparenza cosicché il principio di sussidiarietà non era più soddisfatto intralciando inoltre l’efficacia dell’operato degli enti pubblici. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni serve a riorganizzare i compiti e le competenze in maniera chiara e trasparente.
Tuttavia, i singoli enti pubblici non dispongono di risorse finanziarie in uguale misura. La posizione geografica, il diverso sviluppo economico e altre cause generano differenze nel substrato fiscale. Per ridurre le disparità che si creavano in questo modo nel carico fiscale e nella dotazione di beni pubblici a un livello socialmente accettabile, nei Cantoni e a livello federale sono stati sviluppati sistemi di perequazione finanziaria. La perequazione finanziaria nazionale riduce le disparità tra i Cantoni, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili per il mantenimento della struttura federativa dello Stato (art. 135 Cost.). La perequazione finanziaria nazionale viene effettuata dall’Amministrazione federale delle finanze in base al pertinente diritto.
L’attuale perequazione finanziaria è in vigore dall’inizio del 2008 e unitamente alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni persegue due obiettivi principali, ovvero la riduzione delle disparità cantonali nella fornitura di beni pubblici e nel carico fiscale nonché l’aumento dell’efficienza delle prestazioni di servizi statali. Il vecchio sistema non bastava più per far fronte alle esigenze, poiché non si basava su un sistema concepito in maniera consistente, ma dalla fondazione dello Stato federale si era sviluppato gradualmente in una prospettiva storica.
La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) e l’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) costituiscono le principali basi giuridiche della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri.
La perequazione finanziaria nazionale agisce su due fronti con l’ausilio di cinque strumenti. Da un lato, su quello finanziario (perequazione finanziaria in senso stretto: perequazione delle risorse e compensazione degli oneri), dall’altro, sui compiti (perequazione finanziaria in senso lato: dissociazione dei compiti, nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni, collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri).