Distribuzione dell'utile BNS

Conformemente alla legge sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11), la Banca nazionale svizzera (BNS) è obbligata a costituire accantonamenti sul risultato d’esercizio che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. L’utile residuo dopo dotazione degli accantonamenti è in linea di principio a disposizione per essere distribuito a Confederazione e Cantoni. Il DFF e la BNS stabiliscono i valori di riferimento della ripartizione dell’utile in una convenzione pluriennale per garantirne una distribuzione costante a medio termine. Ciò agevola la pianificazione finanziaria di Confederazione e Cantoni.

Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2020–2025

Convenzione supplementare 2020/21

Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2016–2020

Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2011–2015

Quote destinate ai Cantoni

Ultima modifica 07.01.2022

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