La definizione legale delle imprese e degli istituti della Confederazione, che il Consiglio federale gestisce secondo i (principi guida PDF) stabiliti nel Rapporto sul governo d’impresa, si trova nell’articolo 8 capoverso 5 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Secondo il tenore di questa disposizione, vi rientrano tutte le unità che (1) hanno personalità giuridica, (2) non appartengono all’Amministrazione federale centrale, (3) sono detenute dalla Confederazione con la maggioranza del capitale e dei voti o sono state istituite dalla legislazione federale e (4) sono incaricate di compiti amministrativi; a queste si aggiunge il settore dei PF, che non ha personalità giuridica. Nel concreto questo portafoglio include attualmente 22 unità, tra cui prestatori di servizi sul mercato come Swisscom o RUAG, prestatori di servizi a carattere monopolistico come il settore dei PF o come l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni ASRE nonché istituti responsabili della vigilanza economica e della sicurezza come la FINMA o l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN. L’elenco più sotto fornisce una panoramica completa e i link alle basi giuridiche più importanti delle singole unità.
Panoramica
La Posta svizzera (DATEC)
Società anonima di diritto speciale; proprietà della Confederazione (100 %)
Questa legge e la relativa ordinanza disciplinano l’organizzazione de La Posta. |
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Swisscom (DATEC)
Società anonima di diritto speciale; proprietà della Confederazione (51 %)
Disciplina la costituzione e l’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione. |
Ferrovie federali svizzere FFS (DATEC)
Società anonima di diritto speciale; proprietà della Confederazione (100 %)
La base giuridica in materia di organizzazione delle FFS è contenuta nella legge federale sulle Ferrovie federali svizzere. |
Skyguide (DATEC)
Società anonima; proprietà della Confederazione (99,95 %)
La base giuridica in materia di organizzazione di Skyguide è contenuta nella legge sulla navigazione aerea. |
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La riscossione degli emolumenti è disciplinata dall’ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea. |
RUAG MRO Holding SA (RUAG MRO) (VBS)
Società anonima; proprietà della Confederazione (100 %)
Legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione |
La base giuridica della RUAG è contenuta nella legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione. |
RUAG International Holding SA (RUAG International) (EFD)
Società anonima; proprietà della Confederazione (100 %)
Legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione |
La base giuridica di RUAG International è la legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione. La RUAG International e le società che controlla direttamente o indirettamente comprendono le partecipazioni della Confederazione in società di armamenti che non forniscono equipaggiamenti alle forze armate. L'obiettivo è svilupparle in modo da poterle dismettere o privatizzare con profitto. |
Settore dei PF (DEFR)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La legge sui PF fornisce le basi giuridiche in materia di organizzazione per il settore dei PF, costituito dal politecnico federale di Zurigo (PF Zurigo), dal politecnico federale di Losanna (PFL) e da quattro istituti di ricerca: Istituto Paul Scherrer (IPS), Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP), Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) e Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Eawag). |
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Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF |
L’ordinanza disciplina le finanze e la contabilità del settore dei PF. |
L’ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei PF. |
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L’ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del corpo professorale dei PF. |
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Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo |
Questa ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del PF di Zurigo. |
In questa ordinanza si trovano le basi riguardanti le tasse del settore dei PF. |
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV (DEFR)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
Le basi giuridiche in materia di organizzazione della SERV sono costituite dalla legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni e dalla pertinente ordinanza. |
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Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni |
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Regolamento del personale dell’Assicurazione svizzera contro |
Il regolamento del personale disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori della ASRE. |
Museo nazionale svizzero MNS (DFI)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La base giuridica in materia di organizzazione è contenuta nella legge sui musei e le collezioni. |
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Il regolamento del personale disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del MNS. |
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (DFI)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La base giuridica in materia di organizzazione di Swissmedic è contenuta nella legge sugli agenti terapeutici. |
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L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sul suo personale disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori di Swissmedic. |
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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti |
Questa ordinanza stabilisce gli emolumenti che l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) riscuote per le sue omologazioni, autorizzazioni, per controlli e prestazioni di servizi. |
Ordinanza sulla tassa di sorveglianza per gli agenti terapeutici |
Questa ordinanza disciplina la tassa di sorveglianza riscossa dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). |
Obiettivi strategici 2023–2026. Quale istituto che svolge compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza, Swissmedic dispone di un’elevata autonomia; i suoi obiettivi strategici sono proposti dal Consiglio d’Istituto e approvati dal Consiglio federale.
Pro Helvetia (DFI)
Fondazione di diritto pubblico; proprietà della Confederazione
Le basi giuridiche in materia di organizzazione della fondazione «Pro Helvetia» sono sancite dalla legge sulla promozione della cultura. |
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Questa ordinanza disciplina la concessione di sussidi da parte di Pro Helvetia. |
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Questa ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale della Fondazione Pro Helvetia. |
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI (DFGP)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale |
La legge federale e l’ordinanza sull’organizzazione costituiscono le basi giuridiche in materia di organizzazione dell’IPI. |
Ordinanza sull’organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale |
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Ordinanza sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale |
In questa ordinanza si trovano le basi giuridiche dei rapporti di lavoro. |
Questa ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani. |
Autorità federale di sorveglianza dei revisori (DFGP)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La base giuridica in materia di organizzazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori è contenuta nella legge sui revisori. |
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La riscossione degli emolumenti è disciplinata dagli articoli 37 e seguenti dell’ordinanza sui revisori e dall’ordinanza generale sugli emolumenti. |
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L’ordinanza disciplina gli standard di revisione che devono essere rispettati nel fornire servizi di revisione come pure la procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. |
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Questa ordinanza disciplina l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico da parte di altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell’articolo 22 della LSR. |
Obiettivi strategici 2024-2027. Quale istituto che svolge compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza, l’ASR dispone di un’elevata autonomia; i suoi obiettivi strategici sono fissati dal consiglio di amministrazione e approvati dal Consiglio federale.
Istituto federale di metrologia METAS (DFGP)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La LIFM e l’OIFM costituiscono le basi giuridiche in materia di organizzazione per l’Istituto federale di metrologia |
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Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia |
Questa ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS). |
Questa ordinanza disciplina il rapporto di lavoro dei collaboratori dell’Istituto federale di metrologia (METAS) ad eccezione dei rapporti di tirocinio. |
Istituto svizzero di diritto comparato ISDC (DFGP)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione (privo di contabilità propria); proprietà della Confederazione
La base giuridica in materia di organizzazione è contenuta nella legge federale sull’Istituto svizzero di diritto comparato. |
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Ordinanza sugli emolumenti e le indennità dell’Istituto svizzero di diritto comparato |
Questa ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) e stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie dei membri del Consiglio d’Istituto. |
Obiettivi strategici 2024–2027 del Consiglio federale per l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) (disponibili in tedesco e in francese)
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (DFF)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La legge sulla vigilanza dei mercati finanziari costituisce la base giuridica in materia di organizzazione della FINMA. |
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari |
Questa ordinanza disciplina segnatamente l’adempimento dei compiti della FINMA nell’ambito internazionale e della regolamentazione; i principi di regolamentazione come pure la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF). |
L’ordinanza sul personale disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti della FINMA. |
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Questa ordinanza disciplina la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte della FINMA. |
Obiettivi strategici dal 2021 al 2024. Quale istituto che svolge compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza, la FINMA dispone di un’elevata autonomia; i suoi obiettivi strategici sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e approvati dal Consiglio federale.
Swiss Investment Fund for Emerging Markets SIFEM (DEFR)
Società anonima della Confederazione; proprietà della Confederazione (100 %)
Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali |
Le basi giuridiche in materia di organizzazione della SIFEM si trovano nella legge su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e nelle relative ordinanze. |
Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali |
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Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est |
Obiettivi strategici 2021–2024 del Consiglio federale per SIFEM SA
(disponibili in tedesco, francese e inglese)
Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP (DEFR)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La legge e l’ordinanza sulla SUFFP contengono le basi giuridiche in materia di organizzazione della SUFFP. |
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La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro alla SUFFP. |
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Questa ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dalla SUFFP per le sue offerte di formazione e altri servizi. |
Identitas (DEFR)
Società anonima; la Confederazione è azionista di maggioranza (51 %), il resto è detenuto da 17 altre organizzazioni
Le basi giuridiche in materia di organizzazione della banca dati svizzera sul traffico di animali Identitas si trovano nell’articolo 7a LFE e nell’ordinanza BDTA.
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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali |
Obiettivi strategici del Consiglio federale per Identitas SA 2023–2025
Innosuisse (DEFR)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
La base giuridica in materia di organizzazione di Innosuisse si trova nella LASPI. |
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Questa ordinanza disciplina i rapporti di lavoro della direzione e del restante personale della segreteria di Innosuisse. |
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Questa ordinanza disciplina i provvedimenti di promozione di Innosuisse. |
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Questa ordinanza disciplina gli onorari dei membri del Consiglio dell’innovazione e le indennità riconosciute agli esperti nonché altre condizioni contrattuali. |
Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN (DATEC)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare |
La legge federale costituisce la base giuridica in materia di organizzazione dell’IFSN. |
Il regolamento del personale disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori dell’IFSN. |
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Questa ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell’IFSN. |
Mandato di prestazione 2020–2023 (obiettivi strategici) assegnato all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (disponibile in tedesco). Quale istituto che svolge compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza, l’IFSN dispone di un’elevata autonomia; i suoi obiettivi strategici vengono fissati dal consiglio dell’IFSN.
Servizio di assegnazione delle tracce (DATEC)
Istituto di diritto pubblico della Confederazione; proprietà della Confederazione
Le basi giuridiche in materia di organizzazione del Servizio di assegnazione delle tracce (SAT) si trovano nella legge sulle ferrovie e nell’ordinanza sul Servizio di assegnazione delle tracce. |
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Ordinanza del 13 maggio 2020 sul Servizio di assegnazione delle tracce |
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Ordinanza sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce |
Questa ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT). |
Ultima modifica 26.01.2024