Mezzi di pagamento pubblici
La legge federale del 22 dicembre 1999 sull’unità monetaria i mezzi di pagamento (RS 941.10) stabilisce che l’unità monetaria svizzera è il franco. I mezzi legali di pagamento sono le banconote, le monete e i depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera (BNS). Le banconote possiedono un potere liberatorio legale illimitato, mentre quello della moneta divisionale è limitato a 100 pezzi. La BNS emette le banconote, mentre le monete sono coniate da Swissmint, un’unità amministrativa dell’AFF.