Distribuzione dell'utile BNS
La BNS distribuisce una parte del proprio utile alla Confederazione e ai Cantoni sulla base di una convenzione tra il DFF e la BNS. La convenzione consente di pianificare a medio termine i dividendi e sostiene la pianificazione finanziaria di Confederazione e Cantoni.
Conformemente alla legge sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11), la Banca nazionale svizzera (BNS) è obbligata a costituire accantonamenti sul risultato d’esercizio che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. L’utile residuo dopo dotazione degli accantonamenti è in linea di principio a disposizione per essere distribuito a Confederazione e Cantoni. Il DFF e la BNS stabiliscono i valori di riferimento della ripartizione dell’utile in una convenzione pluriennale per garantirne una distribuzione costante a medio termine. Ciò agevola la pianificazione finanziaria di Confederazione e Cantoni.
Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2020–2025
Comunicato stampa: Convenzione sulla distribuzione dell’utile 2020–2025
Convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera sulla distribuzione dell’utile della Banca nazionale svizzera
del 29 gennaio 2016
Spiegazioni sulla distribuzione dell’utile della BNS
del 29 novembre 2021